«Siamo soggetti di diritto internazionale». E quindi?

soggetti di diritto internazionale
«Siamo soggetti di diritto internazionale», «Non riconosco l’autorità dei carabinieri», «l Dpcm è un atto amministrativo», «Sono una persona umana», «Siamo diplomatici».  Questi sono alcuni dei cavalli, o meglio cavilli, di battaglia dei nuovi rivoluzionari, quelli alternativi, i furbacchioni insomma.

Sì, perché i personaggi che si pavoneggiano citando leggi a proprio favore dimenticandosi che esse sono inserite in maniera sistematica all’interno di un ordinamento, non possono essere definiti in altro modo.




I Soggetti di Diritto Internazionale

Il diritto internazionale è il prodotto della volontà degli Stati. Non c’è un organismo giuridico alle spalle, non c’è un Parlamento mondiale che emana le leggi internazionali. Rappresenta l’impegno che ogni nazione, liberamente, accetta di assumersi sottoscrivendo trattati, accordi o rispettando delle consuetudini.
Nella piramide immaginaria dei soggetti di diritto internazionale, gli individui sono all’ultimo scalino. E, in merito, la Dottrina non è  poi così concorde: la maggioranza, infatti, sostiene che non esistano neppure. Al primo posto abbiamo gli Stati, sovrani e indipendenti. Poi, le Organizzazioni internazionali (Ue, Onu, Nato, Oms ecc.), gli insorti ed i Movimenti di liberazione nazionale.

Le persone fisiche

E gli individui?  Il riconoscimento della soggettività internazionale agli individui ha iniziato a svilupparsi dopo la Seconda guerra mondiale. Gli abominevoli crimini che ne conseguirono accesero negli Stati la consapevolezza di dover riconoscere universalmente dei diritti fondamentali all’essere umano. Con questi presupposti venne proclamata la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo il 10 dicembre 1948.

Da allora in avanti, i singoli individui iniziarono ad essere riconosciuti come soggetti di diritto internazionale, seppure con un campo d’azione estremamente ridotto. I diritti associati all’individuo rientrano dunque nelle libertà fondamentali che ogni Stato dovrebbe riconoscere e garantire. Tuttavia, lo status di soggetto di diritto internazionale, che appartiene quindi ad ognuno di noi, non fa venir meno gli obblighi e i doveri che l’individuo ha nei riguardi dello Stato in cui vive.

Libertà di circolazione

Nel nostro ordinamento giuridico è la Costituzione, in particolare l’art. 16, che parla chiaro in materia di libertà di circolazione:

Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche.
Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.

Non sono mancate le critiche ai Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri (Dpcm) che, in qualità di atti amministrativi privi di forza di legge, non avrebbero potuto limitare le libertà garantite costituzionalmente. Dimenticando tuttavia che, il Parlamento, quando ancora esercitava la propria funzione, ha deliberato il Decreto Legge 23 Febbraio n. 6 (che istituiva la c.d. zona rossa), convertito poi in Legge il 5 marzo 2020. I Dpcm successivi, agendo in delega a questa legge, sono stati utilizzati dal Governo come strumenti idonei a contrastare l’emergenza sanitaria.

Corpo diplomatico

Gli agenti diplomatici sono una categoria di persone fisiche che per ovvie ragioni godono di particolari immunità, poiché operano come rappresentati di Stato. La Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 1961, infatti, obbliga lo Stato ospitante a rinunciare all’esercizio delle proprie prerogative, affinché l’agente diplomatico lavori liberamente all’interno del territorio.

Il possesso del passaporto diplomatico garantisce il riconoscimento di tali immunità. Difficilmente un corpo diplomatico in missione, durante un controllo, risponderà al pubblico ufficiale «Andiamo a fare la spesa, poi una passeggiata». Pertanto, l’essersi autodeterminati agenti diplomatici (di sé stessi) oltre a non avere alcuna valenza sotto il profilo internazionale, non esime il soggetto dagli obblighi di legge vigenti nello Stato.

Le conseguenze per i quattro individui del noto video, infatti, non hanno tardato ad arrivare: sanzione amministrativa, denuncia per resistenza a pubblico ufficiale, per interruzione di pubblico servizio e per violazione della privacy dei militari ripresi senza consenso.

 

Arianna Folgarelli

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