Silenzio elettorale: ha ancora senso?

silenzio elettorale

Nella società di Internet e dei social network ha ancora senso una disciplina sul silenzio elettorale che risale a oltre sessant’anni fa?

Ancora poche ore e si terranno le elezioni europee, quelle amministrative e quelle regionali (in Piemonte). A partire dalla mezzanotte di sabato 25 maggio, inizia quindi quello che viene comunemente definito come “silenzio elettorale”.

La materia è disciplinata dalla legge 212/1956, che afferma:

“Nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per le elezioni sono vietati i comizi e le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, nonché la nuova affissione di stampati, giornali murali od altri o manifesti di propaganda o l’applicazione di striscioni, drappi o impianti luminosi. Nei giorni destinati alla votazione è vietata, altresì, ogni propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall’ingresso delle sezioni elettorali”

Art. 9, legge 212/1956

La norma è poi stata rimaneggiata nel 1984, con un importante intervento volto a estendere il divieto anche alle emittenti radiotelevisive private. Dopo settimane di comizi, gazebi, santini elettorali a ogni angolo della strada, il legislatore punta infatti a proteggere l’elettorato, concedendogli  quarantotto ore di pausa, in cui pensare a cosa fare in cabina elettorale, senza ulteriori condizionamenti.

I servizi televisivi che cercano di adattarsi, non potendo trasgredire alla normativa sul silenzio elettorale



https://www.youtube.com/watch?v=HRnvbOPPk40

Valido anche nel giorno delle votazioni

Il divieto poi si estende anche al giorno delle votazioni, quando è inibita dall’ordinamento ogni azione volta a condizionare il voto altrui, come la propaganda nei pressi dei seggi. In questi casi, il presidente della sezione può appellarsi alle forze dell’ordine e per i colpevoli sono previste delle sanzioni penali. Anche i rappresentanti di lista, incaricati di assistere alle operazioni di voto e scrutinio per conto di un partito, soggiacciono a divieti molto severi, tra cui quello di toccare le schede elettorali, effettuare propaganda politica e redigere elenchi di persone che si siano astenute dal voto oppure, al contrario, che abbiano votato.

Non saremo però totalmente immuni

Il divieto di propaganda è valido infatti solo a una distanza di 200 metri dai seggi elettorali. Oltre questo raggio, è quindi consentito fare propaganda, distribuendo anche materiale pubblicitario, sia per la giornata di sabato, sia per la domenica.

No, nemmeno sui social

Le due norme in materia sono state emanate infatti in un periodo molto diverso da quello attuale per quanto riguarda la comunicazione politica. Nonostante oggi siano il fulcro della strategia elettorale, sussiste ancora un vuoto legislativo relativo alla propaganda su Internet e sui social network. La legge italiana, in merito di silenzio elettorale, si presenta abbastanza anacronistica, come già si afferma da qualche tempo. Comizi e le tribune televisive sono ormai abbastanza in disuso, rispetto ai social.

Il 15 maggio scorso, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazione (AGCOM) ha preso posizione in materia. E’ intervenuta ribadendo quali siano i comportamenti vietati nei media tradizionali e ha sottolineato che le disposizioni in materia di silenzio elettorale valgono per ogni mezzo di diffusione, quindi, in teoria, anche sui social network.

Si tratta però di una presa di posizione che trova nella legge dello Stato solo un riferimento generale. Almeno formalmente, quindi, nulla vieta ai candidati di utilizzare i loro canali social nelle ore di silenzio elettorale. Molto dipenderà perciò dall’etica di ognuno di loro ed è quindi molto probabile che nulla cambi, rispetto alle giornate di queste ultime settimane.

Elisa Ghidini

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