Dal primo luglio è in vigore lo scontrino elettronico. Cosa cambia con l’introduzione dello scontrino elettronico per commercianti e clienti?
È entrato in vigore ieri lo scontrino elettronico, ma fino al primo gennaio 2020 varrà solo per gli operatori Iva che detengono un giro d’affari superiore ai 400mila euro e che effettuano la cessione di beni o prestazioni di servizi. Le attività coinvolte che soddisfano questi criteri sono, per il momento, circa 200-250mila. Per coloro che non hanno ancora l’obbligo è consigliato informarsi poiché dal primo gennaio verrà esteso a tutte le attività commerciali, salvo alcune deroghe esplicitamente previste, insieme alla lotteria dei corrispettivi, un sistema volto ad incentivare i consumatori a richiedere lo scontrino al momento degli acquisti.
Al posto dello scontrino, un documento che ha valenza solo commerciale
Dal primo luglio, per le attività che rientrano già nell’obbligo, i negozianti dovranno rilasciare, al posto del classico scontrino o delle ricevuta fiscale, un documento che ha valenza solo commerciale. Saranno inoltre chiamati a memorizzare e trasmettere tutti i dati all’Agenzia delle entrate. I dati degli scontrini dovranno essere inviati dai commercianti entro 12 giorni dall’avvenuta operazione e per farlo i negozianti dovranno dotarsi di un nuovo registratore di cassa o, se di acquisto più recente, sarà sufficiente adattare quelli già a disposizione. Per l’acquisto e l’adattamento è prevista una detrazione del 50% sulla spesa effettuata.
Una moratoria di sei mesi per dare il tempo ai commercianti di adattarsi
Nel decreto Crescita è prevista, come confermato in una circolare dell’Agenzia delle Entrate, una moratoria di sei mesi sulle sanzioni per chi non è riuscito ad inviare in tempo i corrispettivi giornalieri per via telematica. Ci saranno quindi sei mesi di tempo per adeguarsi: sei mesi dal primo luglio per gli operatori sopra i 400mila euro, sei medi dal primo gennaio per tutti gli altri. Una maggiore flessibilità per consentire agli esercenti di adattarsi alle nuove modalità.
La circolare spiega che, come stabilito dal Dl n. 34, gli operatori che non abbiano ancora la disponibilità di un registratore telematico potranno assolvere all’obbligo di trasmissione dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, senza incorrere in sanzioni, fermi restando i termini di liquidazione dell’imposta sul valore aggiunto. Tale disposizione vale solo per i primi sei mesi dall’entrata in vigore dell’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, che decorre dal 1° luglio 2019 per i soggetti con volume di affari superiore a 400mila euro e dal 1° gennaio 2020 per gli altri soggetti. Le modalità di trasmissione online dei dati dei corrispettivi giornalieri saranno definite da un prossimo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.
Per i consumatori, ben poco cambierà
I consumatori non riceveranno più il classico scontrino, ma un documento che potrà essere stampato e consegnato al cliente su carta. In alternativa, se il cliente è d’accordo, il documento suddetto potrà essere inviato via email o con altra modalità elettronica. Tale documento non ha alcun valore fiscale se non si chiede di integrarlo con il proprio codice fiscale. La valenza fiscale va pertanto espressamente richiesta dal cliente, indicando il codice fiscale o la partita Iva prima che venga effettuato il pagamento affinché i dati vengano inseriti nel documento fiscale.
Giulia Galdelli