La risarcibilità dell’infedeltà con ordinanza n.6598/2019 è stata supposta dalla Cassazione.
Che l’infedeltà sia un’azione dolorosa per il partner tradito è una cosa ovvia, ma la risarcibilità del danno non lo è. La risarcibilità dell’infedeltà con l’ordinanza n. 6598/2019 è stata prevista dalla Cassazione . Il tradimento ovviamente non può essere causa automatica per un’azione risarcitoria. Infatti, neppure comporta automaticamente l’addebito della separazione. La giurisprudenza negli anni ha sancito più volte che l’infedeltà può non essere causa della separazione tra due coniugi. Infatti, capita spesso che il legame tra i coniugi si rompa e si disgreghi prima dell’azione.
Come può configurarsi la risarcibilità dell’infedeltà?
L’articolo 2043 c.c. sancisce che:
“qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”
Come applicare tale articolo all’infedeltà? Il principio alla base della responsabilità extracontrattuale è il neminem leadere e cioè evitare di ledere i diritti altrui.
Nella vicenda in oggetto Tizio aveva citato in giudizio la moglie e l’amante affermando di aver subito un disturbo depressivo e quindi affermando il suo diritto al risarcimento del danno alla salute e morale. Tuttavia in questo caso l’infedeltà era stata ben celata e rivelata solo dopo la separazione.
La risarcibilità dell’infedeltà secondo l’ordinanza 6598/2019 potrebbe trovare applicazione nel caso in cui per le modalità, l’atteggiamento del coniuge fedifrago e per le conseguenze vengono violati alcuni diritti fondamentali.
Quindi se si violano diritti quali la dignità, l’onore o il diritto alla salute, diritti costituzionalmente protetti violati oltre la “soglia di tollerabilità”.
se si provoca nella vittima, tramite il tradimento, uno sconvolgimento tale da intaccare la salute. O nel caso in cui per le modalità si intaccano in modo considerevole il diritto alla dignità o all’onore si potrà avanzare un’azione risarcitoria lecita.
Risarcibile anche a prescindere dall’andamento della separazione, cioè anche se al coniuge fedifrago non è stato imputato l’addebito. Risarcimento in questo caso che potrà essere chiesto anche all’amante. Ovviamente sta in capo alla vittima provare il nesso causale fra la condotta, dolosa o colposa, e il danno prodotto.
Se quindi, per le modalità e i comportamenti degli amanti viene violato un diritto costituzionalmente protetto, differente dal “diritto alla fedeltà coniugale” possono nascere i presupposti per un risarcimento del danno.
Leandro Grasso