Prostituzione non è libertà: la Corte Costituzionale, con sentenza n. 141/2019, ha dovuto esplicitare e spiegare questo concetto partendo dalle dichiarazioni di un’ordinanza della Corte d’appello di Bari.
A febbraio la Corte barese aveva sollevato questioni di legittimità relativa alla legge Merlin n.75/1958 (relativa all’abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui).
L’illegittimità farebbe riferimento alla parte in cui si configura come illecito penale il reclutamento ed il favoreggiamento della prostituzione volontariamente e consapevolmente esercitata.
Le affermazioni della Corte d’appello di Bari in merito alla prostituzione
Secondo i giudici di secondo grado il «fenomeno sociale della prostituzione professionale delle escort rappresenterebbe un elemento di novità atto a far dubitare della legittimità costituzionale della legge Merlin, ideata in un’epoca storica nella quale il fenomeno stesso non era conosciuto e neppure concepibile». Secondo tale ragionamento verrebbe in rilievo il principio delle libertà di autodeterminazione sessuale della persona umana che, per le escort, si esprime nella scelta disporre della propria sessualità «nei termini contrattualistici dell’erogazione della prestazione sessuale contro pagamento di denaro o di altra […] utilità».
Questa “libertà della prostituzione” dovrebbe quindi essere inserita nell’ambito di tutela dell’art. 2 Cost. , che riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo. In tal modo, sul mercato del sesso vi sarebbe il libero incontro tra domanda ed offerta. Prostitute libere di scegliere chi, cosa, come, dove e quando, dunque.
La Corte d’appello afferma che le sanzioni ad oggi previste per il favoreggiamento della prostituzione violerebbero la libertà di iniziativa economica privata garantita dall’art. 41 Cost. In quest’ottica, se la escort sceglie liberamente di offrire sesso a pagamento, chi «le dà una mano» nella realizzazione di tale scelta «produce un vantaggio e non un danno allo stesso bene giuridico tutelato». L’art. 3 della legge Merlin, nella parte in cui punisce il reclutamento della prostituzione, verrebbe così a porsi in contrasto con il diritto soggettivo alla libertà sessuale, garantito dall’art. 2 Cost.
Per la Corte Costituzionale la prostituzione non è libertà
Dopo aver analizzato quanto affermato dalla Corte d’appello barese, la Corte Costituzionale ha dichiarato non condivisibile la sentenza. I giudici della Costituzione ricordano che con sentenza n. 561/1987 la stessa Corte Costituzionale ha ritenuto che il catalogo dei diritti inviolabili evocati dall’art. 2 Cost. include la «libertà sessuale». Questa è pero da intendersi solo come diritto ad opporsi a intrusioni altrui non volute nella propria sfera sessuale. Tale asserto può riferirsi anche al profilo positivo della libertà, inteso come possibilità per ciascun individuo di fare libero uso della sessualità come mezzo di esplicazione della propria personalità, s’intende, nel limite del rispetto dei diritti e delle libertà altrui.
No, gli art. 2 e 41 Cost. non sono violati se si impedisce il favoreggiamento della prostituzione
La Corte Costituzionale afferma che «Non può essere certamente condiviso l’assunto del giudice rimettente, stando al quale la prostituzione volontaria rappresenterebbe una modalità autoaffermativa della persona umana, che percepisce il proprio sé in termini di erogazione della propria corporeità e genitalità verso o contro la dazione di diversa utilità».
Rispetto all’art. 2 Cost. la questione è quindi infondata essendo quest’ultimo un parametro non conferente rispetto all’(intromissione di terzi nell’)esercizio dell’attività di prostituzione.
Con riferimento all’art. 41Cost. i giudici ritengono che la libertà di iniziativa economica è tutelata a condizione che non comprometta altri valori che la Costituzione considera preminenti. Essa non può svolgersi «in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana». È lo stesso legislatore che ravvisa nella prostituzione, anche volontaria, una attività che degrada e svilisce l’individuo, in quanto riduce la sfera più intima della corporeità a livello di merce a disposizione del cliente.
La Corte Costituzionale in questa sentenza chiarisce una volta per tutte un concetto tanto ovvio quanto semplice: seppur il nostro ordinamento non vieti l’offerta di sesso a pagamento, non significa che essa si configuri come espressione di un diritto costituzionalmente tutelato.
La più recente giurisprudenza in merito alla prostituzione ha dichiarato che la legge Merlin non mira alla tutela della morale pubblica o della libera autodeterminazione sessuale della persona che esercita il meretricio. Il bene tutelato è la dignità della persona esplicata attraverso lo svolgimento dell’attività sessuale, che non potrebbe costituire materia di contrattazioni.
Quindi, ripetiamolo insieme: prostituzione non è libertà. Il favoreggiamento della prostituzione resta un reato.
Giordana Liliana Monti
Non esiste totale volontarietà all’esercizio della prostituzione, grazie ai dettami della Convenzione ONU 1949/51, ma nemmeno totale costrizione.
Sottolineo che la relativa Sentenza n. 141/2019 della Corte Costituzionale, al punto 4.3, terzo capoverso del Considerato in Diritto, ha dichiarato che la suddetta normativa internazionale ricalca il modello “abolizionista” nel quale non si può punire la prostituta ed il relativo cliente. Sottolineo che ai sensi dell’articoli 10 e 117 della Costituzione i trattati internazionali sono parte integrante della stessa.
Inoltre, al corrispondente punto 5.2, terzo capoverso, sempre del connesso Considerato in Diritto, è stata confermata la tassazione del meretricio in Italia.
Infine, al punto 8, capoverso sesto del Considerato in Diritto, è stata ricalcata la giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo la quale il favoreggiamento semplice dell’altrui prostituzione si differenzia dal favorire la persona che si prostituisce, come quando il cliente della prostituta stradale riaccompagna questa al proprio marciapiede.
Tale oggi per i meretriciofobici italiani non è una vittoria, ma una, anche se modesta, SCONFITTA!