Prostituta! Senza offesa, stiamo parlando del mestiere più antico del mondo. L’arte di vendere amore ha attraversato i secoli e la storia, senza mai conoscere crisi. Certo, la cronaca ci ricorda puntualmente le rovinose sfumature di questo mestiere, tanto antico quanto privo di diritti. Si osteggia ma non si estirpa mai del tutto, la piaga dello sfruttamento ai danni di povere malcapitate, spesso illuse e poi costrette a vendersi sul marciapiede. Dietro a trucco e paillettes, le vite di ragazzine, di madri. O peggio, di madri ragazzine cui qualcuno ha strappato il diritto alla spensieratezza.
Oltre queste tinte fosche continua ad esserci chi sceglie di voler vendere se stessa, lontano dal marciapiede. Che si chiami “escort”, “accompagnatrice” o “sugar daddies” – perché sì, il marketing segmenta anche il mercato della prostituzione – la sostanza resta invariata. Ed è su questo fronte che la Corte di Cassazione si è recentemente pronunciata, con la sentenza n. 15596 dello scorso luglio e depositata nei giorni scorsi, rigettando il ricorso di una contribuente. Secondo gli Ermellini della sezione Tributaria, l’attività di meretricio crea un reddito imponibile ai fini IRPEF, quando l’attività è svolta in maniera abituale. Se si lavora saltuariamente, allora l’attività resta comunque soggetta a Iva.
La vicenda che ha fatto da “detonatore” riguarda un accertamento della Guardia di Finanza, svolto nei confronti di una donna che non aveva mai dichiarato i propri redditi, nonostante versasse ingenti somme di denaro in una decina di conti correnti. Al termine dell’indagine la donna risultò proprietaria di svariate auto di lusso e numerosi immobili messi in locazione, che insieme ai diversi conti correnti dimostravano l’elevato tenore di vita – apparentemente inspiegabile – della signora. A nulla è valsa la difesa della donna, che ha motivato l’evasione dichiarando che quelli fossero redditi provenienti dalla sua attività di prostituta, dunque esenti.
Il presupposto, secondo i giudici della Suprema Corte, è che la prostituzione è un’attività tacitamente tollerata e – si legge su http://www.altalex.com/ – la natura reddituale attribuita dalla legge ai proventi di attività illecite, con la conseguente tassabilità, fa sì che sia riconosciuta la natura reddituale dei ricavi derivanti dalla prostituzione, ascrivibili alla voce “redditi diversi”. Richiamando una pronuncia della Corte Europea, i giudici hanno poi ribadito che il meretricio è a tutti gli effetti una prestazione retribuita, rientrante nel regime dell’attività economica. Sarà compito poi del giudice valutare e accertare, caso per caso, se si tratti di una attività economica o se alle spalle vi sia costrizione e/o maltrattamento.
Appurato che la donna in questione, per sua stessa ammissione, abbia svolto questa attività liberamente e consapevolmente, i giudici della sezione Tributaria non hanno potuto fare altro che equiparare la sua posizione a quella di una lavoratrice autonoma. Non potrebbe essere altrimenti, del resto, nella patria natìa della legge Merlin. In mancanza di case chiuse, meglio pensare a un’imprenditoria del sesso!
Non resta che immaginare una bella lucciola che, al termine delle proprie prestazioni rilascia lo scontrino o emette fattura – detraibile? – al cliente. Nel Paese delle incongruenze, dunque, se ne aggiunge un’altra. Quella di giovani e talentuose “imprenditrici” che devono pagare le tasse, com’è giusto, e che attendono ancora una depenalizzazione della propria professione. Chissà, forse un giorno avremo delle sex workers controllate da un punto di vista sia medico che legale, contribuenti e con un minimo di diritti sindacali.
Alessandra Maria
la prostituzione in Italia è già tassata; questo ai sensi dell’articolo 36 comma 34bis della Legge 248/2006, come chiarificato dalla Cassazione con le Sentenze n. 10578/2011, 18030/2013, 7206/2016, 15596/2016 e di recente 22413/2016. Il Codice relativo è 96.09.09 “Altre attività di servizio per la persona non classificabili altrove”.
Cosa aspettano i sex workers ad aprire la partita IVA e pagare le tasse in merito?