Don Antonio Mandrelli, parroco a Pietralunga in provincia di Perugia, all’ennesimo furto subito, per difendersi dai ladri ha imbracciato i fucili.
“Io prima di tutto sono un cittadino italiano, poi sono un credente e, al terzo posto, sono un prete. Ma per prima cosa sono un cittadino e penso di avere dei diritti. Uno di questi è per me la legittima difesa” precisa in un’intervista al Corriere dell’Umbria.
E ci tiene a precisare che è simpatizzante della Lega.
Impossibile non pensare a Don Camillo di Fernandel, nell’omonimo film degli anni ’50, che impugnando un fucile, parlava al Signore spiegando: << Sono solo pallini.. piccoli piccoli..>>. Da questa scena avrà preso spunto il parroco, nella cui casa sono stati ritrovati una carabina e un sovrapposto, mentre è stato denunciato il furto di una pistola Beretta. Di certo non porge l’altra guancia Don Antonio e alla domanda se possa essere conciliabile l’attività di pastore con il possesso di armi aggiunge
“se un ladro entra non lo ucciderei, ma gli metterei paura: dal ginocchio in giù, dopo aver esploso un colpo in aria, gli si potrebbe anche sparare”.
La legittima difesa
Il tema della legittima difesa è tornato alla ribalta recentemente, quando nel 2016 si è auspicata una riforma dell’art. 52 del Codice penale. Da sempre considerato un tema delicato, in quanto accompagnato da una forte spinta emotiva e a rischio di strumentalizzazioni da parte di chi cavalca il clima di insicurezza e di paura verso il prossimo. Ma un punto rimane: l’equilibrio tra il diritto di difesa da una aggressione e l’eccesso di legittima difesa.
La normativa italiana
Il Codice penale definisce la legittima difesa come la situazione in cui chi ha commesso il fatto è mosso dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di un’offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa. Nel 2006 si è intervenuti con una preliminare modifica di questo articolo, introducendo il diritto all’autotutela in un domicilio privato oltre che in un negozio o un ufficio. Ma la riforma sostanziale si è avuta solo recentemente: con il nuovo testo, ancora da approvare alla Camera, si riconosce “sempre” la sussistenza della proporzionalità tra offesa e difesa, “se taluno legittimamente presente nell’abitazione altrui, o in un altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi”, usa un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo col fine di difendere se stesso o altri, i propri beni “quando non vi è desistenza e vi è pericolo di aggressione”. Inoltre si prevede l’esclusione della punibilità per coloro che agiscono in stato di grave turbamento.
L’insegnamento della Chiesa
Il Catechismo della Chiesa cattolica dedica i nn. 2.263 – 2.267 al tema della legittima difesa, da un lato, non costituisce mai un’eccezione alla proibizione di uccidere l’innocente, ma dall’altro, rappresenta un diritto legittimo a far rispettare il proprio diritto alla vita e un dovere nel caso di responsabilità della vita altrui. Il ricorso alla forza a scopo di difesa non è sempre legittima, ma deve rispondere a tre condizioni. Quali? Anzitutto deve costituire un rimedio estremo e inevitabile, in quanto sono state esperite senza successo tutte le possibilità di difesa e dissuasione. Inoltre la violenza deve essere reale ed effettiva, non presunta o possibile. Infine la reazione difensiva deve essere proporzionata alla violenza dell’offesa.
Ma il prete in possesso di due fucili seguirà le prescrizioni del Catechismo?
Serena Fenni