Tra i tipi di persona giuridica su cui legifera il D. Lgs. 231/2001 c’è l’azienda. Possiamo parlare di soggetto metastabile?
In genere, nel linguaggio giuridico il soggetto di diritto è indicato con il termine “persona”. Questa si distingue in persona fisica, che esiste a partire dalla nascita dell’individuo e termina al momento della sua morte, e persona giuridica, che si concretizza nel momento in cui un ente, una società o un’associazione vengono riconosciuti giuridicamente, dando forma nuovi soggetti titolari di diritto. Perché questo accada è necessario che tale ente sia formato da una pluralità di persone e possieda un patrimonio e uno scopo lecito per la realizzazione di interessi scientifici, artistici, commerciali, oppure di beneficenza.
Essendo composta da una pluralità di soggetti, la persona giuridica risulta in genere più instabile e soggetta a cambiamenti veloci rispetto alla persona fisica. Usando una definizione mutuata da Gilbert Simondon, potremmo chiamarla “sistema metastabile”. Per questo motivo, la regolamentazione di questo tipo di soggetto di diritto possiede delle specificità proprie. Il Decreto Legislativo n. 231 del 2001 è la più recente e articolata disciplina in materia di responsabilità amministrativa di persone giuridiche, società e associazioni anche prive di personalità giuridica.
Il Decreto Legislativo 231/2001
Il Decreto Legislativo 231/2001 consente di coinvolgere penalmente non solo persone fisiche ma anche enti e società nella loro totalità, qualora un dirigente o un dipendente commetta un reato a vantaggio dell’organizzazione in questione. Le possibili implicazioni coinvolgono qualsiasi tipo di società, a prescindere dalla grandezza o dalle attività svolte. Come prevede il Decreto, pene diversificate possono essere stabilite in caso di responsabilità dell’impresa accertata dal giudice penale. Le possibili conseguenze riguardano sanzioni pecuniarie, cancellazione dal registro delle imprese, confisca del profitto e proibizione a stipulare contratti con la pubblica amministrazione.
Una possibile applicazione del Decreto riguarda la responsabilità aziendale nell’ambito della sicurezza. Spesso è difficile determinare colpevoli singoli in situazioni in cui serie di negligenze o eventi casuali coinvolgono la responsabilità dell’intera azienda, oltre a quella delle persone fisiche. Ad esempio, questo tipo di legge può essere utile nell’individuare la responsabilità in casi come quelli che coinvolgono disastri ambientali causati dall’azione di grandi aziende. Infatti, il decreto 231/2001 rientra nella normativa che regola la conformità dei comportamenti aziendali in ambito di sicurezza, la cosiddetta compliance aziendale.
L’azienda come persona giuridica: quale tipo di soggettività?
In genere, quando si parla di colpa o responsabilità si pensa a un soggetto singolo. La peculiarità del Decreto legislativo 231/2001 è stata la possibilità di determinare l’elemento soggettivo del reato in riferimento a una persona giuridica, dunque a un “soggetto collettivo”, in opposizione al tipo di soggettività singolare alla quale in genere si attribuiscono la “colpa” o il “dolo”. Se tutto questo è possibile, in che modo intendere questo tipo di soggettività?
L’azienda come sistema metastabile
Con la locuzione “sistema metastabile” Gilbert Simondon descrive lo stato di un sistema caratterizzato da un equilibrio tra staticità e instabilità che si conserva fino a una perturbazione esterna che ne altera la situazione. Diversamente dalla nozione di soggetto inteso come subiectus, ossia come ente sostanziale “che sta sotto” e raccoglie su di sé elementi che lo caratterizzano in una propria unicità e lo differenziano da altri soggetti, il tipo di soggetto che caratterizza il sistema è il frutto di una molteplicità: una concatenazione di elementi diversi che, nel relazionarsi, danno forma al soggetto stesso. Questa caratteristica fa sì che la staticità apparente sia in realtà una perfetta interconnessione di questi elementi in continuo divenire. In genere, l’insorgere di stati problematici rende evidente l’equilibrio dietro all’apparente staticità.
Un’azienda può essere considerata un sistema di tipo metastabile in quanto è composta da una pluralità di soggetti, luoghi e oggetti che danno forma a una struttura che presenta valori e dinamiche in costante mutamento. Come per il concetto simondoniano, la stabilità dell’azienda può essere interrotta all’insorgere di qualche evento problematico come, per esempio, eventi finanziariamente rilevanti oppure incidenti dovuti a falle nei sistemi di sicurezza. Per questo motivo, eventi di questo tipo comportano la necessità di ristabilire lo stato di metastabilità in modo da garantire la sopravvivenza dell’azienda e il miglioramento delle condizioni di lavoro.
La persona giuridica come soggetto metastabile: le questioni aperte
Le caratteristiche fin qui delineate fanno sì che l’azienda come persona giuridica possa essere intesa come “soggetto metastabile”. Questa possibilità apre questioni che vanno dal modo in cui impostare la scrittura dei regolamenti, alle conseguenze sull’assunzione di responsabilità da parte di un’azienda e di chi ne fa parte.
Ad esempio, considerando che una diluizione delle responsabilità penali non rappresenta più un meccanismo di tutela – soprattutto per la dirigenza – ma può implicare un’assunzione di responsabilità collettiva, un provvedimento preso in base a questo decreto potrebbe comportare una radicale revisione dell’apparato aziendale in caso di pena? Se l’ente viene giudicato colpevole in toto, a lungo termine i responsabili potrebbero ancora approfittare della possibilità di barricarsi dietro una responsabilità difficile da accertare? In altre parole, la responsabilità della persona giuridica può avvantaggiare o svantaggiare la posizione della stessa e dei suoi dipendenti nei confronti della necessità di rispondere ai reati?
Stella Canonico