La Corte Costituzionale dice sì a pene più severe per il reato di omicidio stradale. Il ritiro della patente però solo in caso di guida in stato di ebrezza o di droga.
La Consulta ha promosso la legge 41 del 2016, ovvero l’introduzione del reato di omicidio stradale e lesioni personali gravi o gravissime, rendendo le pene più dure.
“La legge ha superato il vaglio di costituzionalità sul divieto di bilanciare aggravanti con attenuanti”, ha spiegato la Corte.
Rimane però il limite del articolo 222 del Codice della Strada che sempre secondo la Consulta è illegittimo in quanto prevede il ritiro automatico della patente in tutti i casi di lesioni o di omicidio stradale. Per la Corte le revoca automatica è valida solo in casi dove l’incidente avviene per colpa di una guida in stato d’ebrezza o sotto effetto di droghe.
Ciò che viene contestato dalla Consulta e quindi ritenuto illegittimo è l’automatismo con la quale il giudice ritira la patente a chiunque sia stato accusato di omicidio o lesioni stradali. Ma sarà proprio discrezione del giudice stesso valutare caso per caso applicando una sanzione meno grave della sospensione della patente di guida.
La proposta della Polstrada
Arriva così la proposta della Polstrada che vorrebbe fosse introdotta la revoca immediata della patente per coloro che guidano e usano lo smartphone. A proporlo è stato Santo Puccia, primo dirigente della Polizia stradale durante una riunione alla Camera nella Commissione Trasporti. Ha infatti spiegato come “la principale causa degli incidenti stradali è la distrazione e l’uso improprio di smartphone e altri dispositivi“ e sarebbe pertanto necessaria “una modifica che consenta il ritiro della patente alla prima violazione”.
Un problema non solo italiano, in altri Paesi come gli Stati Uniti l’uso di cellulari alla guida sembra essere uno dei fattori principali di incidenti.
Le pene da scontare
Non ci sono attenuanti inerenti alla responsabilità non esclusiva dell’imputato quando questo provoca un incidente e si trova in stato psicofisico alterato. In caso contrario la pena potrebbe anche essere dimezzata.
Per il resto non cambiano le pene chiave della legge 41. Per chi è alla guida con un tasso alcolemico sopra 1,5 grammi per litro di sangue o sotto effetto di droghe la pena oscilla dagli 8 ai 12 anni di reclusione. Stessa cosa per i neopatentati e professionisti del trasporto di persone o di mezzi pesanti. Vige sempre la reclusione da 6 mesi a 3 anni per guidatori in stato d’ebrezza o responsabili di manovre pericolose, colpevoli di lesioni gravi. In questo caso da 2 a 4 anni di reclusione a seconda della gravità delle lesioni.
Per quanto riguarda la condanna per omicidio stradale causato da violazioni considerate ‘non gravi’ la pena varia dai 2 ai 7 anni. Mentre per quanto concerne le aggravanti previste in caso di fuga del conducente, guida senza patente o senza assicurazione la condanna non è mai inferiore ai 5 anni.
Eleonora Spadaro