Vietato confondere:la Corte di Giustizia dice no al latte di soia

www.meteoweb.eu

Latte di riso, soia e vegetali vari non potranno essere più venduti con questa denominazione.

Latte di riso, soia e vegetali vari non potranno essere più venduti con questa denominazione.
Per essere venduti si dovrà modificare il nome in “bevanda a base di”.

Severamente vietato chiamarlo Latte; la decisione viene da Lussemburgo.

Difatti, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha chiarito che il regolamento dell’unione va rispettato a 360 gradi.

Da domani la denominazione di: latte, burro, yogurt, formaggio e tutto ciò che rientra nella sfera dei prodotti latteo-caseari non potrà essere utilizzata per tutti quei prodotti vegan, che oggi riempono gli scaffali dei supermercati.

Il tofu non è formaggio e il “soya milk” non ha nulla a che vedere con il latte per la Corte di Giustizia europea.




Finora, il regolamento europeo ha concesso delle deroghe per tale denominazione; tuttavia quest’ultima non potrà essere più, in alcun modo, riferita ai prodotti animali.

Con una decisione la Commissione europea, già nel 2010, aveva chiarito che ai sensi delle regole non potevano più essere utilizzate le diciture “latte di cocco”, “latte di mandorla”, “burro di cacao”.

Seguendo tale orientamento, l’esecutivo comunitario aveva concesso il diritto a tutta una svariata gamma di prodotti vegetali di essere messi in commercio con il nome “latte” e affini.

Adesso la Corte di giustizia cambia radicalmente strategia, annullando di fatto la decisione di Bruxelles.

Il tofu non è derivato del latte, e non può essere confuso con il formaggio e il latte è solo un derivato animale.

Ma occorre analizzare le conseguenze pratiche di questa decisione.

Infatti, da oggi, sarà possibile vendere tali prodotti solo ed esclusivamente se verrano cambiate le etichette o le scritte sulle confezioni.

La sentenza non ha valore retroattivo, dunque le nuove disposizioni non si applicano ai prodotti già messi in commercio.

Cosa succederà alle confezioni già sugli scaffali non è chiaro.Potrebbe scattare il ritiro, potrebbero arrivare multe, oppure potrebbe anche verificarsi una soluzione pratica che vede il rivestimento con nuovi involucri tali da eliminare le indicazioni ritenute ingannevoli.

Si crea ora una confusione materiale che si accavalla a quella giuridica.

In pratica, i giudici di Lussemburgo hanno chiarito che le eccezioni in fatto di denominazione dei cibi, al di là della questione strettamente giuridica, non sono ammissibili perché non chiariscono i dubbi del consumatore.

Anche tutte le indicazioni descrittive o esplicative “non possono escludere con certezza qualsiasi rischio di confusione nella mente del consumatore”.

Insomma, una tutela in più per i consumatori secondo la Corte di Giustizia. Appare indispensabile che al momento dell’acquisto ci sia trasparenza assoluta sull’origine vegetale del prodotto e il latte è animale e non vegetale.

Le regole europee risalgono al 2007 (regolamento aggiornato, successivamente, nel 2013), la decisione della Commissione al 2010. La Corte Ue si esprime solo ora, poichè soltanto nel 2016 gli è stato chiesto di farlo.

Inoltre, non occorre sottovalutare il dato che tale mercato è in crescita, secondo i dati Nielsen sulla grande distribuzione, il settore delle bevande vegetali alternative al latte ha registrato nel 2016 un incremento del 7,4%, per un valore complessivo di circa 198 milioni di euro.

Differenti le reazioni dei soggetti interesati: “L’avanzata dei prodotti 100% vegetali è inarrestabile e ha caratteristiche concrete: non la fermeranno un nome o un etichetta o una sentenza , commenta Paola Segurini, responsabile Lav per l’area Scelta Vegan , La gente ormai è sensibilizzata e cosciente: conosce vantaggi etici, salutari e di gusto dei cibi vegan e sa leggere benissimo, anche tra le righe

La sentenza è un primo importante passo sulla strada della trasparenza, nell’interesse dei produttori e dei consumatori ” commenta Raffaele Maiorano, presidente dei giovani di Confagricoltura : “Non è giusto utilizzare nomi conosciuti per indicare prodotti che latte non ne contengono e logica vorrebbe che lo stesso principio fosse applicabile anche a tutti i prodotti la cui denominazione è riferibile carne come salame vegano, spezzatino di soia, bistecca di tofu, hamburger di soia o bresaola vegana”.

Sulla questione del cosiddetto “meat sounding” per i prodotti alternativi alla carne si è, però, espressa in maniera positiva la Commissione Europea.

In una risposta scritta a un’interrogazione di due eurodeputati italiani, nel novembre 2016, ha stabilito che i termini “fettina”, “bistecca”, “cotoletta” e simili si possono usare anche per i prodotti vegan a meno che non ci si riferisca a “denominazioni espressamente tutelate”, cioè a prodotti Dop e Igp, tipo bresaola, mortadella o il prosciutto.

Insomma, una nuova frontiera anche per il vegan che forse, negli ultimi anni, sta minacciando il mondo di origine animale.

Anna Rahinò

Exit mobile version