nessun vilipendio ma diritto di critica per gli striscioni contro Salvini

Perizie

Lo striscione contro Salvini e Meloni: nessun vilipendio ma diritto di critica. Questo è quanto affermato nelle motivazioni del provvedimento con cui il 13 giugno è stato annullato il sequestro.

Il caso in esame attiene solo a uno dei tanti striscioni che accompagnano le visite di Salvini. Spesso questi sono stati rimossi e sequestrati dalle Forze dell’Ordine. Tuttavia PM e Giudici hanno più volte sottolineato come tali manifestazioni del pensiero, seppur colorite, non hanno una portata e idoneità offensiva essendo solo libere espressioni di critica politica. Nessun vilipendio ma diritto di critica. In genere applicando il principio:


Qui iure suo utitur neminem laedit

Chi esercita un proprio diritto non nuoce a nessuno

Su questa linea si muove la motivazione del Giudice del riesame di Cagliari, che dopo aver annullato il provvedimento di sequestro preso da un PM  il 21 maggio scorso.  Nelle motivazioni afferma che non vi è nessun vilipendio ma diritto di critica.




Sull’inidoneità offensiva di striscioni simili si era anche espresso un PM di Bari annullando il provvedimento di sequestro preso dall’Arma dei Carabinieri.

«Stevm Scarz; I terroni non dimenticano; no al ministro dell’odio; Salvini vattene; Salvini non sei il benvenuto; Salvini Meloni & Co. Il vostro odio è c… sterile; Meglio lesbica e comunista che salviniana e fascista»

Sono solo alcuni dei vari striscioni comparsi in giro per l’Italia, oltre ai selfie “trappola” . Le motivazioni del Giudice del riesame di Cagliari sono chiare.

«Il vilipendio alla Repubblica, alle Assemblee legislative, ovvero al Governo o la Corte Costituzionale o l’Ordine Giudiziario, non può configurarsi nei confronti dei singoli componenti di ciascuno di essi.»

Motivazioni che seguono la scia di numerose sentenze della Cassazione e della Corte Costituzionale.  Inoltre richiamano i dettami del diritto di critica e libertà di manifestazione del pensiero disciplinati dall’art. 10 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo e dall’art. 21 della Costituzione.

L’art. 290 del Codice penale che punisce i reati di vilipendio politico mira a tutelare il prestigio delle istituzioni costituzionali con l’esimente del diritto di critica.

Ovviamente non attiene alla mera critica, anche se colorita. Attiene a manifestazioni di pensiero pubblico con connotati di disprezzo delle istituzioni democratiche. Tuttavia l’articolo parla di istituzioni, non di singoli ministri.

Per esempio quanto affermato dal Ministro Salvini nel 2016 «Difenderò qualunque leghista venga indagato da quella schifezza che è la magistratura» POTREBBE rientrare nel reato di vilipendio in quanto offende nella totalità un’importante istituzione democratica.

Gli striscioni indirizzati a Salvini quale leader politico e non alle istituzioni del governo non rientrerebbero nel vilipendio, ma diritto di critica. Ovviamente restando entro ovvi limiti.

Essendo le critiche politiche, specie in Italia, spesso “colorite” e gergali, tali striscioni, come quello in oggetto, rientrano nel diritto di critica politica. Inoltre sono evidentemente indirizzati alle politiche poste in essere dal ministro Salvini e per questo non offensive del decoro e della dignità. L’abuso di tale diritto si ha quando la critica trascende nel gratuito oltraggio, fine a se stesso. (E.S. Cass. Pe. N. 5864/78)

Il diritto di critica attiene a opinioni oggettive e opinabili. Ovviamente tenendo presenti determinati limiti come l’interesse pubblico, continenza espressiva, il decoro ecc.

Leandro Grasso

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