In arrivo un’altra novità nell’ambito della circolazione stradale: cambiano le procedure per la notificazione dei verbali. Precisamente dal primo febbraio, la notifica della multa avverrà tramite posta elettronica, ovvero mediante il cosiddetto Pec (casella di posta certificata).
Dunque, a seguito dell’accertamento delle violazioni del codice della strada da parte del guidatore, gli organi di polizia stradale procederanno col chiedere un valido indirizzo Pec, qualora lo si possieda. Attenzione, imbrogliare non sarà così facile: infatti, nel caso si avesse un indirizzo digitale ma per qualche motivo non lo si voglia riferire, non la si scampa, in quanto il posto di polizia è tenuto a cercare la Pec dell’automobilista sanzionato nei “pubblici elenchi” a cui hanno accesso.
Inoltre, la giustifica di mancata ricezione non varrà più, in quanto il verbale arriverà puntuale sulla nostra casella di Pec e risulterà come un atto “notificato e conoscibile”.
Quali sono i soggetti a cui è possibile mandare la multa tramite Pec?
a) a colui che ha commesso la violazione, se e’ stato fermato ed identificato al momento dell’accertamento dell’illecito ed abbia fornito un valido indirizzo Pec.
b) al proprietario del veicolo con il quale e’ stata commessa la violazione, ovvero di un altro soggetto obbligato in solido con l’autore della violazione.
Quale sarà il contenuto del documento informatico?
Le mail inviate avranno come oggetto la frase “atto amministrativo relativo ad una sanzione amministrativa prevista dal codice della strada” ed inoltre riporterà:
- Il nome e l’indirizzo dell’amministrazione che ha provveduto alla spedizione dell’atto
- L’indicazione del responsabile del procedimento di notificazione
- L’indirizzo ed il telefono dell’ufficio presso il quale e’ possibile esercitare il diritto di accesso
- L’indirizzo di posta elettronica certificata a cui gli atti o provvedimenti vengono notificati e l’indicazione dell’elenco da cui il predetto indirizzo e’ stato estratto ovvero le modalità con le quali e’ stato comunicato dal destinatario;
- Il duplicato o copia informatica del documento informatico del verbale di contestazione
- Ogni informazione utile affinché l’automobilista possa nel caso, esercitare la sua difesa.
Pertanto, non dovremo più aprire al postino, che con la riconoscibile raccomandata verde-multa in mano, puntualmente assisteva al nostro sgomento rassegnato.
Roberta Rosaci