Giudice del Tribunale di Milano,
reintegra lavoratrice licenziata
per infrazione legge 104 ,
ritenendo l’accaduto irrilevante disciplinarmente.
La legge n. 104 del 1992 disciplina permessi, congedi, sgravi fiscali, assegni d’invalidità, pensione d’inabilità, pensione anticipata ed altre agevolazioni in favore di soggetti portatori di handicap.
I destinatari principali sono le persone disabili ma non mancano riferimenti anche a chi vive con loro o, comunque, a chi gli presta assistenza in via continuativa.
Cosi, ad esempio, il lavoratore dipendente che assiste una persona con handicap in situazione di gravità ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito.
La legge n.104 è una norma di indubbia civiltà in quanto volta a soddisfare esigenze non solo affettive ma anche materiali ed organizzative alle quali il disabile non può far fronte in maniera diretta.
Purtroppo, vi è anche chi approfitta di queste agevolazioni e invece di dedicare i permessi all’assistenza del parente in difficoltà ne usufruisce per dedicarsi bellamente ai fatti propri.
E’ capitato che i permessi della legge 104 fossero interamente utilizzati per andare in crociera oppure per prendere parte ad una gara di ballo o, ancora, per partecipare a lezioni ed esami universitari.
In questi casi i lavoratori sono stati licenziati per giusta causa ed i Giudici hanno respinto le domande dei lavoratori che contestavano la legittimità del recesso; non sono mancati nemmeno casi di condanna per truffa nei confronti dell’INPS (che eroga l’indennità economica per questi permessi).
Ma vi sono state anche alcune decisioni che hanno correttamente interpretato lo spirito della legge.
Così, secondo una recente sentenza del Tribunale di Milano, l’utilizzo di alcune ore dei permessi della legge 104 per attività diversa dall’assistenza al congiunto non costituisce di per sé condotta disciplinarmente rilevante, dovendone valutare le concrete ragioni, e non giustifica il licenziamento.
Nel caso esaminato, la lavoratrice dipendente di un supermercato da oltre 30 anni, avrebbe dovuto portare il padre dal dentista ma, poiché questi aveva disdettato all’ultimo momento, si era recata in centro città per svolgere altre attività.
Il Giudice non ha ritenuto il fatto disciplinarmente rilevante, avendo la lavoratrice dimostrato di avere prestato assistenza al genitore per più giorni consecutivi (anche durante la notte), ed essendo comunque impossibilitata a svolgere la prestazione di lavoro per l’azienda in quelle poche ore resesi inaspettatamente libere dagli impegni assistenziali.
Peraltro, sempre secondo il Giudice, l’assenza ingiustificata per poche ore dal posto di lavoro legittimerebbe, in ogni caso, solo una sanzione conservativa (anche in considerazione della elevata anzianità aziendale della dipendente) ed ha così ordinato la reintegrazione della lavoratrice nel posto di lavoro.
Anche altri Giudici (ad esempio il Tribunale di Bologna e la Corte di Appello di Torino) si sono espressi in questo senso in quella che si può considerare, senz’altro, una soluzione giusta ed equilibrata.
Raffaella Presutto