Il Codacons difende gli abbonati: “La condotta di DAZN e Sky è scorretta ai sensi del Codice del Consumo: esercita un indebito condizionamento sul tifoso ad aderire a due abbonamenti con un esborso maggiore in termini di denaro e ad usufruire comunque di un servizio di pessima qualità“.
“So quanto pago, ma non so quel che vedo”. Potrebbe riassumersi così al momento la vita di un appassionato di calcio italiano. La guerra per i diritti televisivi delle pay-tv e l’arrivo di DAZN ha scombussolato non poco la vita dei tifosi italiani, parecchio contrariati dopo aver tentato di vedere la prima giornata di serie A.
Rapida la reazione del Codacons (Coordinamento delle associazioni per la difesa dell’ambiente e la tutela dei diritti di utenti e consumatori) alle molteplici lamentele de neo-abbonati a DAZN. Alla prima di campionato la nuova piattaforma on-line fa cilecca: la prima partita trasmessa (Lazio-Napoli) è stata inguardabile, con continue interruzioni e ritardi nella trasmissione.
Perciò il Codacons ha deciso di produrre un esposto all’Antitrust dove denuncia le pratiche scorrette non solo di DAZN, ma anche di Sky. Quest’ultima, nonostante quest’anno trasmetta meno partite rispetto allo scorso anno ha mantenuto lo stesso prezzo per un abbonamento, senza avvertire i clienti che rinnovavano il proprio abbonamento delle nuove condizioni. Inoltre non è stato subito chiarito quali partite siano trasmesse dall’uno e dall’altro emittente; ciò costringe ad effettuare due abbonamenti e pagare un prezzo esorbitante per potere vedere tutte le partite di serie A. Con un servizio da parte di DAZN che finora non merita la sufficienza.
Altro punto trattato nell’esposto del Codacons è la pubblicità ingannevole di DAZN. La pay tv sostiene di “non essere un contratto né un abbonamento, si può disdire in qualunque momento”, ma invero è il contrario.
Per questi e altri motivi la Codancons ha chiesto all’AGCM (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato) di indagare e di multare le emittenti per “pratica commerciale aggressiva”. Ha chiesto inoltre di accertare la “vessatorietà del rinnovo automatico dell’abbonamento” (art. 20, 24 e 33 del Codice del Consumo).
Marco Giglia