DPCM 9 marzo 2020: conseguenze penali in caso di violazione delle direttive

conseguenze trasgressione DPCM 9 marzo 2020

L’appello alla responsabilità e al senso civico dei cittadini non ha portato i risultati sperati, la fuga dalla c.d. zona rossa e il relativo assalto ai treni diretti verso il Sud Italia, hanno costretto il Governo ad adottare misure ancora più limitanti e stringenti. Per quanto possano celarsi innumerevoli spiegazioni più o meno indulgentemente comprensibili, si è trattato di comportamenti trasgressivi.
Dal 21 Febbraio ad oggi, sono stati emanati sette decreti legge finalizzati al contenimento e alla gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. L’ultimo di questi, il DPCM 9 marzo 2020, estende fino al 3 aprile nell’intero territorio nazionale le misure adottate in precedenza.
Il monitoraggio e l’esecuzione delle misure viene assegnato al Prefetto territorialmente competente che all’occorrenza potrà avvalersi delle forze di polizia, vigili del fuoco e forze armate.

AUTODICHIARAZIONE

Sostanzialmente il DPCM 9 marzo 2020 potrebbe essere riassunto con la frase “io resto a casa“.
Gli spostamenti sono consentiti esclusivamente per quattro ragioni:

Qualora si venga sottoposti ad un controllo dalle autorità competenti, si dovrà compilare un’autodichiarazione (che ovviamente potrà essere resa anche seduta stante). La veridicità di tale documento potrà essere soggetta a controllo a posteriori e nel caso di false dichiarazioni si incorrerà in due reati, quello di spostamento non giustificato e di falsa autocertificazione.

Art. 495 c.p. – FALSA ATTESTAZIONE

È l’art. 495 c.p che punisce le dichiarazioni mendaci o le false attestazioni rese ad un pubblico ufficiale con la reclusione da 1 a 6 anni.

Art. 650 c.p. – INOSSERVANZA DEI PROVVEDIMENTI DELL’AUTORITÀ

Il DPCM 9 marzo 2020, per garantire l’attuazione delle misure di contenimento dell’emergenza sanitaria, prevede che:

salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente decreto è punito ai sensi dell’art 650 del c.p., come previsto dall’art. 3, comma 4, del decreto legge 23 febbraio 2020, n.6.

L’articolo 650 c.p., posto a tutela della salute pubblica, si riferisce all’inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità e punisce tali comportamenti con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a 206 euro. A nulla rileva la mera colpa.

Art. 452 c.p. – DELITTI COLPOSI CONTRO LA SALUTE PUBBLICA

Troverà applicazione l’art. 452 c.p. qualora si configuri un reato più grave rispetto a quello previsto dall’art. 650 c.p..
In particolare, la norma si riferisce al reato di epidemia o di avvelenamento delle acque o di sostanze alimentari attraverso il perseguimento di condotte colpose (dettate quindi da imperizia, imprudenza o negligenza) idonee a produrre un gravissimo pericolo per la salute pubblica. La pena prevista è la reclusione che assume una graduazione diversa in base al verificarsi di una delle ipotesi contemplate (da un minimo di 6 mesi ad un massimo di 12 anni)

Art. 438 c.p. – REATO DI EPIDEMIA

Seppure difficilmente configurabile, vi è un articolo all’interno del nostro codice penale che prevede il reato di epidemia. L’art. 438 c.p. infatti, riguarda la diffusione dolosa delle malattie infettive. L’azione prevista per la realizzazione del delitto consiste nella diffusione volontaria e cosciente dei germi patogeni. Tale comportamento, qualora provochi un contagio rapido ed esteso, è punito con l’ergastolo.

Per una conoscenza approfondita ed integrale delle misure adottate dal Governo per il contenimento dell’emergenza sanitaria dovuta al virus Covid-19 invitiamo a leggere il provvedimento ministeriale.

Comportamenti scellerati, oltre che incorrere in sanzioni penali, espongono tutti a un rischio enorme.
Invito tutti a tenerlo bene a mente.
Se ci atteniamo rigidamente a quanto disposto, se facciamo questo ennesimo sacrificio, se pratichiamo comportamenti responsabili, ne usciremo. La curva di contagio diminuisce drasticamente nei luoghi del mondo dove si sono applicate rigidamente le disposizioni.

Alfonso Golia

 

Arianna Folgarelli

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