Sarà la Corte Costituzionale a decidere sulla legittimità della misura detentiva per il reato di diffamazione a mezzo stampa.
Sono molti i casi di cronisti e direttori di giornali a cui è stata inflitta la misura detentiva per diffamazione.
La diffamazione a mezzo stampa è sicuramente un reato da perseguire, anche per una corretta e libera informazione. Tuttavia molti sono i dubbi sulla legittimità della pena detentiva. Ora dopo molte discussioni, e l’inattività del parlamento sull’argomento, dopo i richiami della Corte di Strasburgo, finalmente la Coste Costituzionale deciderà sulla legittimità della misura detentiva. Questo grazie a un’eccezione di legittimità sollevata dall’avvocato del sindacato unitario dei giornalisti della Campania. Il giudice accogliendo l’eccezione sulla misura detentiva per diffamazione, e condividendo le tesi dell’avvocato ha disposto la trasmissione degli atti alla Consulta.
La questione è supportata non solo da varie pronunce nazionali, ma soprattutto dalle pronunce della Corte di Strasburgo (ultimo caso Sallustri).
La Corte ha sancito più volte che la pena detentiva per il reato di diffamazione a mezzo stampa è eccessiva e sproporzionata, rapportata al bene giuridico tutelato.
Infarti la Corte ha precisato che i soli casi in cui si dovrebbe prevedere la pena della detenzione per reati a mezzo stampa sono quelli di incitamento all’odio o alla violenza.
La pena detentiva per diffamazione a mezzo stampa è prevista dall’art. 13 della legge n.47 sulla stampa e dall’art. 595 del codice penale.
Secondo le maggiori scuole di pensiero giuridico, e secondo la corte europea, tali articoli violano la libertà d’espressione e d’opinione. Oltre agli articoli costituzionali sulla libertà d’espressione, questa previsione violerebbe (viola) anche l’art. 10 della convenzione europea dei diritti dell’uomo.
Anche la sola previsione della pena detentiva per il reato di diffamazione impone psicologicamente una sorta di “timore reverenziale”. Ovviamente che ostacola e limita la libertà d’espressione e di informazione.
Una pena eccessiva e sproporzionata, che dovrebbe essere una misura eccezionale per casi ben determinati.
Invece abbiamo una situazione legislativa molto scarna in cui l’unica pena prevista è proprio quella della detenzione per i reati di diffamazione, oltre ovviamente alle pene pecuniarie, ma quando si hanno determinati casi il giudice è quasi costretto a infliggere la pena detentiva non essendo prevista altra misura.
Leandro Grasso