L’Unione Europea approva l’utilizzo della tecnologia per fronteggiare la pandemia di Covid-19, ma la privacy rimane un diritto fondamentale irrinunciabile
Il Comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB), in accordo con la Commissione Europea, ha adottato delle nuove linee guida relative alla geolocalizzazione e ad altri strumenti di tracciamento nel contesto dell’emergenza sanitaria Covid-19.
Queste linee guida, oltre ad indicare agli Stati membri le condizioni ed i limiti di uso dei dati di localizzazione, stabiliscono che qualunque misura debba seguire i principi generali di: efficacia, necessità e proporzionalità.
L’EDPB afferma che, per contenere in maniera efficacie la pandemia di Covid-19, sia necessario garantire la protezione della privacy degli individui affinché al contempo si crei una solida base di accettabilità sociale. La tecnologia infatti deve risultare come uno strumento di supporto al cittadino e non un mezzo con cui controllare, stigmatizzare o reprimere gli individui.
Le app non potranno mai sostituire il personale medico e sanitario. Dati e tecnologie sono strumenti importanti, ma dobbiamo ricordare che hanno limiti intrinseci. Le app possono solo integrare l’efficacia di misure di salute pubblica e la dedizione degli operatori sanitari, che sono necessarie per contrastare il Covid-19. In ogni caso, non si può chiedere alle persone di scegliere fra una risposta efficace alla crisi e la tutela di diritti fondamentali.
L’uso dell’app è una scelta individuale
Nessun obbligo di legge. L’EDPB è d’accordo con la Commissione europea nel rendere volontario l’utilizzo dell’app. Il consenso dell’individuo è un presupposto fondamentale per garantire il rispetto delle norme sulla protezione dei dati e sulla privacy. Queste applicazioni inoltre, dovranno essere sviluppate in ottemperanza a tassativi requisiti di trasparenza. Ogni attività di monitoraggio dovrà cessare al termine della pandemia di Covid-19.
Quali dati sono ammessi
L’EDPB nel documento chiarisce gli unici scopi consentiti per la registrazione ed il tracciamento dei dati:
- Supportare la monitorizzazione dell’andamento epidemico per valutare l’efficacia complessiva delle misure di confinamento;
- Informare gli individui che si sono trovati nelle immediate vicinanze di qualcuno che alla fine si è rivelato positivo al virus per rompere la catena di contagio.
Tra le raccomandazioni dell’EDPB rivolte agli sviluppatori non manca la tutela della privacy in chiave di anonimizzazione dei dati. La persona fisica, fornendo i propri dati personali, in ogni caso non dovrà essere identificata né identificabile.
Qual è il nodo della Privacy
Rimane una criticità: la possibile diffusione dei dati.
Il “dato anonimo” è un dato che in origine o a seguito di una modificazione non può essere associato ad un soggetto. Avendo perso la qualifica di dato personale può essere trattato liberamente, prescindendo dalle regole della data protection. Tuttavia, nel contesto emergenziale, l’assoluta anonimità dei dati rischierebbe di compromettere l’efficacia delle misure adottate.
Inoltre, il trattamento dei dati personali per scopi storici, statistici o scientifici è subordinato a particolari regole. In primo luogo, se il trattamento fosse effettuato da un’autorità pubblica per perseguire un interesse collettivo, in linea di principio, potrebbe avvenire anche senza il consenso dell’interessato (art. 98, Dlgs 196/2003).
Il Codice in materia di protezione dei dati personali attribuisce un regime giuridico differente a questa tipologia di trattamenti anche in merito agli scopi e alla loro durata (art. 99, Dlgs 196/2003):
Il trattamento dei dati personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici può essere effettuato anche oltre il periodo di tempo necessario per conseguire i diversi scopi per i quali i dati sono stati in precedenza raccolti o trattati.
Possono altresì essere conservati o ceduti ad altro titolare i dati personali dei quali, per qualsiasi causa, è cessato il trattamento.
Seppur consapevoli della straordinaria eccezionalità del momento storico che stiamo vivendo, spetta allo Stato il compito d’individuare un ragionevole equilibrio fra il diritto alla privacy e la salute pubblica. Fra libertà individuale e interesse collettivo. Un impegno arduo poiché non esiste una linea di demarcazione nitida. Se da un lato le limitazioni delle proprie libertà sono doverose per il raggiungimento di un interesse collettivo, dall’altro è comprensibile la diffidenza verso misure di sorveglianza sconosciute alle democrazie occidentali.
Arianna Folgarelli