Cassazione: status di rifugiato per chi fugge da nozze imposte

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E’ stata depositata venerdì 24 novembre la sentenza con cui la Corte di Cassazione, Prima Sezione Civile, ribaltando una precedente pronuncia della Corte d’Appello di Bologna, ha accolto la richiesta di una donna nigeriana di ottenere lo status di rifugiata perché scappata da un matrimonio impostole.




Pertanto, con la sentenza n. 28152 del 2017, in ossequio al principio sancito dall’art. 10, comma 3, della nostra Costituzione (secondo cui “Lo straniero, al quale sia impedito nel suo Paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge“), la Suprema Corte ha accolto il ricorso promosso dalla giovane nigeriana, dichiarando il diritto di ottenimento dello status di rifugiato per chiunque fugga da nozze imposte dalla comunità in cui vive.

Nello specifico, la donna, dopo essere rimasta vedova, aveva ricevuto l’imposizione di sposare il proprio cognato. Di fronte al suo rifiuto, la comunità l’aveva emarginata ed allontanata dalla sua casa, privandola anche delle sue proprietà e della responsabilità genitoriale; il cognato, dal canto suo, continuava a perseguitarla, asserendo di avere diritto a sposarla.

Così la donna, attraverso un iter lungo e travagliato, era giunta in Italia, chiedendo l’ottenimento del diritto di asilo, rifiutatole sia in primo che in secondo grado, ed infine riconosciutole dalla Corte di Cassazione.

La pronuncia della Cassazione, giunta proprio nella Giornata contro la Violenza sulle Donne, ha così statuito anche tenendo conto della legislazione in tema di salvaguardia internazionale, menzionando anche la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (la cosiddetta “Convenzione di Istanbul“, resa esecutiva in Italia mediante la legge n. 77/2013), nonché tenendo conto del fatto che presupposto per il riconoscimento dello status di rifugiato risiede nel:

fondato timore di persecuzione ‘personale e diretta nel Paese di origine del richiedente a causa della razza, della religione, della nazionalità, dell’appartenenza ad un gruppo sociale ovvero per le opinioni politiche professate’“.

Alla luce di tutto questo, la Cassazione ha motivato la propria sentenza facendo riferimento all’indubbia circostanza che la donna “sia stata vittima di una persecuzione personale e diretta, per l’appartenenza a un gruppo sociale, ovvero in quanto donna, nella forma di atti specificamente diretti contro un genere sessuale”, così che “il peso delle norme consuetudinarie locali ha impedito” la possibilità di trovare “adeguata protezione da parte delle autorità statali“.




Avrebbe dunque errato la Corte d’Appello di Bologna nel ritenere che quanto dalla donna subito non integrasse i requisiti della persecuzione di cui all’articolo 7 del decreto legislativo n. 215/2007 (nello specifico, la Corte d’Appello aveva ritenuto ciò in quanto la richiedente aveva potuto sottrarsi alle consuetudini funebri appellandosi all’autorità del villaggio, per poi decidere in seguito di fuggire).

Per la Cassazione, la donna è stata infatti privata di diritti fondamentali– quali quello alla proprietà privata, alla genitorialità, alla libertà di scelta in merito alla decisione di sposarsi o meno e di scegliere il proprio compagno- in quanto donna, e le contromisure adottate nel suo Paese “hanno soltanto protetto la richiedente da un immediato rischio alla vita, ma non hanno posto fine alla violazione dei suoi diritti fondamentali“.




 

Lidia Fontanella

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