Bollo auto non pagato: prelievo diretto dal conto corrente

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Il prelievo diretto dal conto corrente per il bollo auto anche prescritto se il cittadino non si oppone.
Se non hai pagato il bollo auto potresti subire un prelievo diretto sul tuo conto corrente da parte dell’Agenzia Entrate Riscossione, anche se il debito è ormai caduto in prescrizione.

Difatti, a meno che non ci si opponga alla cartella esattoriale nel termine di 60 giorni, l’esattore ha il potere di eseguire un pignoramento presso terzi senza alcun controllo preventivo da parte del giudice.

La verifica sulla legittimità della procedura viene rimessa unicamente all’iniziativa del contribuente che potrebbe anche decidere di soccombere a causa della mancanza di disponibilità economiche per presentare il ricorso.

La regola nel caso di pignoramento del conto corrente da parte dell’Agente della riscossione anche nel caso di bollo auto,  trova una sola eccezione: nel caso in cui il reddito pignorato sia  una pensione.

Vi sono rari casi in cui il bollo auto non si paga. In tutti gli altri chi non è in regola con il bollo degli anni precedenti può comunque continuare a circolare ma riceve un avviso di accertamento da parte della Regione (nelle Regioni a Statuto speciale la competenza è invece dell’agenzia delle Entrate).

Segue, poi, la cartella di pagamento da parte dell’Agenzia Entrate Riscossione. A differenza della mancata copertura assicurativa, che vede subito il divieto di circolazione;nel caso del bollo, il divieto di circolazione può derivare solo dall’eventuale fermo auto che l’Agente della Riscossione potrebbe iscrivere al fine di recuperare gli importi; ma prima che ciò avvenga possono trascorrere anni.

Vi sono, però, alcune lacune. La prima riguarda i termini di prescrizione.

Ci sono giudici secondo cui la prescrizione della cartella esattoriale per bollo auto è di 10 anni; per altri è di 5; per altri ancora è di 3. Le Sezioni Unite della Cassazione, nello scorso novembre, hanno detto che il termine di prescrizione valido per il bollo auto è sempre di 3 anni (decorrenti dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello del pagamento); ma ci sono ancora tribunali che decidono diversamente. E questo non giova, asolutamente, ai contribuenti.

Il secondo problema riguarda il termine di decadenza che spesso viene confuso con quello di prescrizione.

La legge impone all’Agenzia Entrate riscossione di notificare la prima cartella per bollo auto entro massimo 2 anni da quando la Regione ha iscritto a ruolo il tributo non versato dal contribuente.




Se lo fa dopo, la cartella è illegittima. L’effetto è identico a quello della prescrizione: il contribuente non deve pagare, ma in entrambi i casi deve fare ricorso al giudice per ottenere l’annullamento della richiesta di pagamento.

Ove ciò non avenisse, seppur illegittima,la cartella va pagata.
Il mondo del web e la confusione del precedente Governo hanno poi  esteso la bufala dell’abrogazione del bollo auto.

Vi è un grossolano errore in tutto questo sistema: l’Agente della riscossione, che agisce per conto della pubblica amministrazione, dovrebbe essere il primo a garantire la legalità dei propri procedimenti di riscossione esattoriale, in quanto rappresentante della legalità e dello Stato.

Tuttavia, non è così.

Anna Rahinò

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