L’avvocato in costituzione è una proposta avanzata dal Consiglio Nazionale Forense per rafforzare il ruolo di questa figura nel processo e tutelarne maggiormente l’indipendenza.
In costituzione ci sono già espliciti riferimenti agli avvocati. L’art. 104 co. 4; l’art. 106 co. 3; ‘art. 135 co. 2; e l’art 135 co. 6. Ciò dimostra la premura dei Costituenti verso questa figura. Si ha anche una tutela implicita della figura dell’avvocato all’art. 24 dove viene sancito il diritto imprescindibile della difesa, anche ai non abbienti. Tuttavia non ci sono riferimenti all’avvocato in costituzione che sottolineano la sua importanza, l’indipendenza e la libertà.
Oltre ai riferimenti costituzionali, che comunque non citano esplicitamente l’indipendenza, la libertà e il ruolo fondamentale della figura dell’avvocato, vi sono anche numerosi interventi giurisdizionali. Come la sentenza 125 del 1979 della Corte Costituzionale che fa un’essenziale interpretazione dell’art. 24.
“L’art. 24 Cost. ha come finalità essenziale quella di garantire a tutti la possibilità di tutelare in giudizio le proprie ragioni. È proprio in forza di questa essenzialità che per il nostro ordinamento positivo, il diritto di difesa nei procedimenti giurisdizionali si esercita, di regola, mediante l’attività o con l’assistenza del difensore, dotato di specifica qualificazione professionale, essendo limitata a controversie ritenute di minore importanza ovvero a procedimenti penali per reati cosiddetti bagatellari la possibilità che la difesa venga esercitata esclusivamente dalla parte”
Altra importante sentenza è la n. 120 del 1972, in cui si è sancito che:
“le prestazioni del procuratore legale sono dall’ordinamento considerate servizio di pubblica necessità e costituiscono, normalmente, strumento necessario per l’esercizio del diritto di difesa garantito dalla Costituzione (art. 24)”
Proprio la presenza cospicua di queste pronunce fa intendere quanto la figura dell’avvocato sia importante, ma soprattutto quante lacune vi sono nella costituzione. Ed è questo il motivo per cui si vuole un rafforzamento maggiore di questa figura e l’inserimento esplicito dell’avvocato in Costituzione.
La proposta avanzata dal Consiglio Nazionale Forense per una tutela maggiore del ruolo dell’avvocato in Costituzione ipotizza una modifica dell’art. 111.
Questo per una più esplicita tutela di questa importante figura, sia dal punto di vista dell’autonomia, sia dal punto di vista di un maggior rafforzamento della difesa tecnica. Cioè anche un miglioramento relativo all’attuale patrocinio a spese dello stato.
Questa iniziativa del CNF ha avuto l’approvazione sia del guardasigilli Bonafede che del presidente emerito della Corte di Cassazione.
Molti obiettano sulla ridondanza di un tale intervento, in quanto la figura dell’avvocato è già presente nella carta costituzionale. Tuttavia il riferimento è solo implicito, come nell’art. 24. Inoltre non vi sono elementi espliciti che si riferiscono alla figura dell’avvocato, alla sua indipendenza, e alla sua figura come parte imprescindibile del processo.
Dare rilevanza Costituzionale esplicita alla figura dell’avvocato significa garantire la libertà e l’indipendenza del professionista nello svolgimento del suo ruolo.
Ruolo che si divide fra la necessità di tutelare e osservare la legge, anche da se stessa, e il compito di difendere il cliente.
La proposta del Consiglio Nazionale Forense punta quindi a rafforzare la figura dell’avvocato quale parte imprescindibile del processo. Cosa che può apparire agli occhi dei cittadini come un surplus inutile, ma che invece è un passo importante per difendere il principio di democrazia e i principi di libertà, autonomia e indipendenza. Principi cardine di ogni stato di diritto, ed è proprio il rafforzamento della figura dell’avvocato a garantire ulteriormente questo la tutela dei cittadini.
Leandro Grasso