Con provvedimento del 3 agosto 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale numero 195 del 22 agosto 2017, la Banca d’Italia ha recepito le modifiche recentemente apportate al Tub dal decreto legislativo numero 37/2017 aggiornando e integrando le disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni dei servizi bancari e finanziari.
Come spesso accade, si è provveduto all’adeguamento alle novità introdotte alla normativa UE, con riferimento alla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, al trasferimento del conto di pagamento e all’accesso al pagamento.
Per quanto concerne il conto base, la banca d’Italia ha ricordato che ai sensi dell’articolo 126-noviesdecies del Tub, le banche, gli istituti di moneta elettronica, gli istituti di pagamento e Poste Italiane S.p.A. devono offrire ai consumatori un “conto di base“.
Tale obbligo si intende soddisfatto anche se gli intermediari offrano già un conto di pagamento che non prevede l’applicazione di costi a carico del consumatore, almeno per i servizi e il numero di operazioni previsti dal Mef.
Nel conto di base vanno inclusi una serie determinata di operazioni e servizi e le relative scritturazioni contabili, a fronte di un canone annuale che comprenda tutti i costi, con possibilità di addebitare al cliente le spese per le operazioni in numero superiore e per le operazioni aggiuntive.
Un ulteriore profilo interessante dell’aggiornamento pubblicato in Gazzetta dalla Banca d’Italia è rappresentato dalla nuova regolamentazione della continuità dei servizi di pagamento nel caso di cessione di rapporti giuridici.
Nello specifico, si recepisce l’articolo 126-quinquiesdecies, comma 10, del Tub, stabilendo che se le operazioni comportano la cessione da un intermediario all’altro, ai consumatori è assicurata la continuità nei servizi di pagamento.
Le operazioni che emergono sono la cessione di azienda, la cessione di rami di azienda e la cessione di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco. Restano, però, in via generale escluse le cessioni effettuate nell’ambito di una procedura di amministrazione straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o risoluzione.
Inoltre, nel caso in cui le cessioni interessino rapporti di conti di pagamento con consumatori, gli intermediari devono garantire una serie di tutele per i consumatori.
In particolare, questi devono ricevere almeno 30 giorni prima della produzione degli effetti della cessione le informazioni relative alle conseguenze della stessa sul conto di pagamento, alle modalità per ricevere i chiarimenti su eventuali anomalie e disfunzioni.
I consumatori andranno, altresì, informati della necessità di indicare le coordinate del conto di pagamento ai pagatori che effettuano bonifici ricorrenti e ai beneficiari degli ordini relativi ad addebiti diretti.
I dati censiti negli archivi di sistema utili per instradare i pagamenti vanno, poi, aggiornati velocemente.
Gli intermediari devono inoltre adottare soluzioni applicative e informatiche che assicurino la continuità nella fruizione dei servizi di pagamento per almeno 12 mesi dal momento in cui la cessione produce i suoi effetti.
E ancora, se possibile e previo accordo con il consumatore, le coordinate del conto di pagamento presso il cessionario vanno comunicate ai pagatori che effettuano bonifici ricorrenti in entrata sul conto di pagamento.
Infine, al consumatore va garantita una serie di tutele a fronte di eventuali disfunzioni e anomalie connesse con la cessione, ovvero la possibilità di segnalarle senza costi e di ottenere una risposta tempestiva, l’assistenza gratuita, la correzione in tempo reale delle informazioni.
Ad ogni modo, resta il mistero sulla fattibilità e sulla praticità da parte delle nostre banche di siffatta normativa.
Anna Rahinò