La Corte di Cassazione ricorda dopo aver accolto in parte il ricorso in merito a un reato d’ufficio, ricorda che anche le auto che espongono il contrassegno per disabili pagano la sosta sulle strisce blu.
Anche le auto che espongono il contrassegno per disabili pagano il grattino per sostare sulle strisce blu, a meno che il Comune non preveda espressamente che il disabile possa parcheggiare gratuitamente nelle aree a pagamento quando gli spazi riservati risultino già occupati. Lo ha ricordato recentemente la Corte di Cassazione che ha accolto, solo in parte, il ricorso di un ausiliario del traffico, condannato in sede di merito per il reato di abuso d’ufficio.
Tale reato gli veniva contestato per aver più volte, nello svolgimento delle funzioni di ausiliario del traffico e in violazione delle norme di legge e di regolamento, elevato alcuni avvisi di accertamento nei confronti della controparte che aveva sostato in zona blu a pagamento senza esporre il relativo grattino.
Tuttavia, tale autovettura risultava munita di un regolare pass per disabili visibilmente esposto, sicché i giudici hanno ritenuto che la condotta del ricorrente avesse procurato al cittadino un danno ingiusto. In Cassazione, l’imputato ha dedotto che mancasse la violazione di legge o regolamento, poiché gli atti deliberativi del Comune non facevano alcun riferimento all’esonero dal pagamento del titolo di sosta per i portatori di handicap, orientamento che è stato cristallizzato solo in una deliberazione successiva ai fatti.
I giudici di merito avevano tra l’altro fatto leva su una nota del Comando di Polizia Municipale secondo la quale il contrassegno esonerava dal pagamento del tributo da parte dei possessori. Tuttavia, precisano i giudici, tale attestazione è insufficiente a giustificare la violazione regolamentare del reato di abuso di ufficio contestato all’ausiliario.