Il ddl lavoro ha ricevuto il primo via libera dalla Camera con 158 voti favorevoli, 12 contrari e 2 astenuti, ora si attende il passaggio al Senato per la seconda lettura. Il decreto ha suscitato pareri contrastanti in quanto, secondo le opposizioni, porterebbe ad un forte aumento della precarietà ma ciò è stato smentito sia dal governo sia dalla ministra del Lavoro Marina Calderone.
Il ddl era stato presentato il 1 maggio 2023 dal Consiglio dei Ministri, successivamente a novembre dello stesso anno è stato assegnato alla Commissione lavoro. A marzo 2024 era stato discusso per l’ultima volta prima di essere accantonato per alcuni mesi, fino all’arrivo per l’esame in Assemblea lo scorso 23 settembre.
Il provvedimento prevede circa una trentina di articoli: dalle dimissioni in bianco allo smart working, di seguito le principali novità introdotte dal decreto lavoro.
Dimissioni volontarie
Nell’articolo 19 si afferma che, se il lavoratore si assenta ingiustificatamente per un periodo superiore ai termini previsti dal contratto collettivo o in assenza di specifiche indicazioni, superiore a 15 giorni, verrà considerata dimissione volontaria e non licenziamento. Dunque in questo caso non è prevista l’indennità e si perde il diritto di accedere alla NASpI.
In un primo momento si era parlato di un’assenza superiore a 5 giorni, il decreto è stato poi riformulato con la scelta definitiva di oltre 15 giorni. Il datore di lavoro dovrà comunicare l’assenza all’Ispettorato del lavoro, che dovrà poi verificarla. Se quest’ultimo non interviene, il datore di lavoro può cessare il rapporto per volontà del dipendente. È compito del lavoratore dimostrare l’impossibilità di comunicare i motivi che giustificano l’assenza dunque dimostrare che non si è dimesso. Se ciò non avviene, il rapporto di lavoro si considererà risolto per volontà del lavoratore stesso che, però, perderà le tutele previste in caso di licenziamento.
Questa è stata una delle misure più discusse soprattutto dalle opposizioni poiché la norma potrebbe mascherare da dimissioni volontarie il licenziamento del dipendete senza alcun motivo. Difatti, le opposizioni, in commissione erano riuscite a far approvare una proposta di modifica e la deputata Chiara Gribaudo, in aula, ne aveva presentata un’altra che proponeva l’obbligo per l’ispettorato del lavoro di verificare le suddette dimissioni ma l’emendamento è stato bocciato.
Un’altra preoccupazione che affligge le opposizioni ma anche i sindacati è che l’introduzione di questa nuova misura nel ddl lavoro potrebbe penalizzare i lavoratori in condizioni di difficoltà e potrebbe essere un lasciapassare per possibili abusi.
Apprendistato
Uno dei pilastri del ddl lavoro riguarda l’apprendistato, con l’intento di rafforzare il legame tra istruzione e mondo del lavoro. Infatti gli articoli 16 e 18 ampliano le risorse finanziare disponibili a tutte le forme di apprendistato, precedentemente limitate solo all’apprendistato professionalizzate. Questa misura si pone l’obiettivo di valorizzare tutti i percorsi di apprendistato, offrendo ai giovani maggiori opportunità formative.
Viene inoltre introdotta la possibilità di poter convertire l’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale in apprendistato professionalizzante e/o di alta formazione e ricerca, successivamente all’ottenimento del titolo. Tale opportunità è importante e fondamentale per chi desidera continuare il proprio percorso formativo poiché si acquisiscono più competenze specializzate.
L’obiettivo è quello di rendere sempre più di qualità l’esperienza degli studenti nei cosiddetti percorsi “on the job” ponendo l’esperienza sempre più centrale nei percorsi di formazione e facilitando un inserimento nel mondo lavorativo più rapido ed efficace.
Contratti di somministrazione
Per quanto concerne i contratti di somministrazione, nell’articolo 5 del ddl lavoro, si semplificano le normative, escludendo alcuni casi dal calcolo del “tetto” del 30% per i lavoratori a tempo determinato. I casi a cui si fanno riferimento sono: i lavoratori assunti con contratto di somministrazione a tempo indeterminato, lavoratori con particolari caratteristiche o assunti per determinate esigenze dunque per sostituzioni di lavoratori assenti, start-up, lavoratori con più di 50 anni, per lo svolgimento di attività stagionali o di specifici spettacoli.
Inoltre dal calcolo sono anche eliminati tutti quei casi di contratto tra le agenzie di somministrazione e il lavoratore a tempo indeterminato.
L’obiettivo è rendere questa tipologia contrattuale più flessibile tuttavia il rischio è di un forte aumento della precarietà, in particolar modo per i giovani.
Contratti ibridi
Nel ddl lavoro è previsto un emendamento approvato dall’assemblea che introduce un contratto ibrido a causa mista, che consente di assumere un lavoratore in parte con un contratto di lavoro subordinato, in parte con un rapporto autonomo a partita Iva. Tale disposizione consente di poter beneficiare del regime forfettario derivante dall’attività autonoma.
Lavoro stagionale
Nell’articolo 11 del ddl lavoro viene introdotta una norma di interpretazione autentica: si evince che rientrano nelle attività stagionali tutte quelle attività organizzate per far fronte a intensificazioni dell’attività lavorativa in determinati periodi dell’anno ma anche le esigenze tecnico-produttive o collegate a cicli stagionali sei settori produttivi o dei mercati serviti dall’impresa.
Cassa integrazione: ora si può lavorare
Il decreto lavoro dispone delle modifiche anche in materia di cassa integrazione: nell’articolo 10 si introduce la possibilità di lavorare durante il periodo di cassa integrazione. Per coloro che svolgono un’attività lavorativa, sia subordinata che autonoma, durante il periodo di integrazione salariale non ha il diritto al trattamento economico per le giornate lavorate con un datore di lavoro diverso da quello che ha richiesto la cassa integrazione. Inoltre, è importante ricordare che, per non perdere il diritto a ricevere il trattamento di cassa integrazione, è necessario e fondamentale informare preventivamente l’Inps.
Smart Working
Nel ddl lavoro si parla anche dello smart working. Per quest’ultimo, l’articolo 14 chiarisce l’obbligo per il datore di lavoro di effettuare la comunicazione telematica al Ministero del Lavoro entro cinque giorni dall’avvio oppure entro i cinque giorni successivi dalla modifica del periodo di lavoro agile.
Periodo di prova: modifica della durata
L’articolo 13 sancisce che la durata del periodo di prova per i contratti a tempo determinato è fissata in un giorno di effettiva prestazione per ogni quindici giorni di calendario, a partire dalla data di inizio del rapporto lavorativo. Tale periodo di prova non può essere inferiore a due giorni ma neanche superiore a 15 giorni per quanto concerne i contratti lavorativi con durata fino a sei mesi, mentre per quelli con durata tra sei e dodici mesi: non può essere inferiore a due giorni e superiore a 30 giorni.
Respinto odg presentato dal Movimento 5 stelle e Pd
La Camera ha respinto l’ordine del giorno presentato dal PD sul salario minimo ed anche quello presentato dal Movimento 5 stelle con cui si chiedeva lo stanziamento di risorse economiche destinate alla promozione di forme incentivanti la riduzione oraria del lavoro a parità di retribuzione.