Lo scorso 7 giugno il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità Eugenia Roccella, del Ministro dell’interno Matteo Piantedosi e del Ministro della giustizia Carlo Nordio, ha approvato il Ddl contro la violenza sulle donne. L’approvazione di questo disegno di legge arriva nel bel mezzo della bufera mediatica generata dall’ennesimo caso di femminicidio, quello di Giulia Tramontano.
Gli obbiettivi del Ddl contro la violenza sulle donne
Come dichiarato dalla ministra Roccella in conferenza stampa, gli obbiettivi centrali di questo Ddl contro la violenza sulle donne sono i seguenti:
- migliorare le azioni di protezione preventiva;
- accelerare le valutazioni preventive sui rischi che corrono le potenziali vittime di femminicidio o di reati di violenza contro le donne e in contesto domestico;
- potenziare le misure contro la reiterazione dei reati a danno delle donne e la recidiva;
- rendere più efficace la tutela complessiva delle vittime.
Per raggiungere tali obiettivi il disegno di legge presentato dai ministri Roccella, Nordio e Piantedosi prevede l’introduzione di 15 articoli che andranno ad integrare la legge contro la violenza sulle donne del 2019 ( la legge “Codice rosso”).
Le principali novità
Le maggiori novità introdotte dal disegno di legge sono le seguenti:
- Aumento della distanza minima prevista nei casi di divieto ad avvicinarsi alla vittima: sarà di almeno 500 metri.
- Maggiore ricorso al braccialetto elettronico.
- L’estensione dell’ammonimento ai “reati spia”, ovvero quei reati definibili come «indicatori di una violenza di genere, in quanto potenziale e verosimile espressione di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica diretta contro una donna in quanto tale» e che possono essere individuati concretamente nei casi di percosse, minacce gravi, violenza sessuale, violenza privata, lesione personale, atti persecutori, diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti o violazione di domicilio. Inoltre, per i recidivi che sono stati già soggetti ad ammonimento in passato sono previste condanne più severe, anche se la vittima è diversa da quella per la cui tutela è già stato effettuato l’ammonimento.
- L’attribuzione di priorità ai processi per reati identificabili come violenza di genere e violenza domestica.
- Accelerazione della valutazione del rischio da parte dei Pm, che disporranno al massimo di trenta giorni dal momento dell’iscrizione della notizia di reato per valutare il rischio e richiedere le misure cautelari; lo stesso lasso di tempo dovrà essere rispettato poi per l’applicazione di queste misure da parte dei gip. Questo rappresenterebbe un considerevole passo in avanti, considerando che al momento si tratta di processi che durano mesi o addirittura anni, tanto che l’Italia è già stata soggetta a svariate procedure d’infrazione a livello europeo.
- Istituzione di un pool di magistrati specializzati sul reato di femminicidio.
- Introduzione della misura della sorveglianza speciale, oltre che per stalking e maltrattamenti, anche per tentato omicidio, revenge porn,e deformazione permanente dell’aspetto (è il caso, ad esempio, di aggressioni con l’acido).
- Elargizione di aiuti di carattere economico alle vittime di violenza, anche come prima che giunga a termine l’iter giudiziario.
- Comunicazione alle vittime della data in cui l’aggressore verrà rimesso in libertà.
- Introduzione dell’“arresto in flagranza differita”, che significa che «si considera comunque in stato di flagranza colui che sulla base di documentazione video e fotografica o di altra documentazione dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto ne risulta autore, sempre che l’arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le 48 ore dal fatto».
Cosa prevedeva la legge ” Codice rosso”
Come già menzionato, il Ddl contro la violenza sulle donne non rappresenta altro che un’integrazione della legge “Codice rosso” introdotta nel 2019, che ha permesso di fare enormi passi avanti nel riconoscimento e la condanna dei mille volti assunti dalla violenza di genere. Infatti, è proprio grazie a questa legge che ad oggi esiste la fattispecie di reato del “revenge porn”, ovvero la «diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti». Altre fattispecie di reato introdotte da questa legge riguardano la deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso ( ad esempio, attraverso l’utilizzo dell’acido) e la costrizione o induzione al matrimonio ( reato aggravato quando commesso a danno di minori). Infine, questa legge aveva portato ad una stretta anche in caso di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.
La violenza sulle donne: un problema strutturale da affrontare ogni giorno
Il Ddl contro la violenza sulle donne presentato dalla ministra Roccella è stato criticato dalla rete nazionale antiviolenza D.i.Re ( Donne in Rete contro la Violenza). In particolare, l’organizzazione mette l’accento sul carattere sistemico della violenza sulle donne, che richiederebbe interventi che vanno al di là dell’ambito legislativo. Ad esempio, sarebbe fondamentale l’istituzione di fondi che consentano di lavorare in maniera continuativa sulle attività di prevenzione. Inoltre, secondo le dichiarazioni dell’organizzazione, non si può considerare la violenza sulle donne come qualcosa di distinto dalla libertà di scelta delle stesse. Tale libertà risulta messa a rischio dal movimento antiabortista e dall’obbligo, che tuttora sussiste, ad affido condiviso dei figli con mariti violenti. Infine, La presidente sottolinea la problematicità di un atteggiamento di carattere emergenziale rispetto al tema della violenza sulle donne: la risposta istituzionale arriva solo in risposta a casi particolarmente eclatanti di femminicidio come quello di Giulia Tramontano, come se la violenza contro le donne fosse «un carro su cui salire all’occorrenza».
Virginia Miranda
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