La Corte di Cassazione con la sentenza 11312 esorta i magistrati a evitare “formule stereotipate” per la negazione del diritto d’asilo.
Un importante precedente che costringerà i Giudici ad approfondire le ricerche e le indagini sulle richieste d’asilo. A dare quindi più rilevanza al diritto d’asilo. Non si potranno più utilizzare generiche fonti internazionali per accertare l’assenza di pericoli per il migrante che richiede l’asilo politico. Si dovranno approfondire le indagini sui concreti rischi che il migrante corre nel proprio paese d’origine. Rischi di vita, per la sussistenza di guerre o lotte armate; Di libertà solo per l’appartenenza a una religione; a un gruppo etnico; a una ideologia politica. Bisognerà inoltre specificare le fonti che il Giudice ha preso a fondamento per la decisione.
A questa importante decisione si è giunti grazie al ricorso di un cittadino pakistano a cui il tribunale di Lecce, nel 2017, aveva negato il diritto d’asilo sulla scorta di generiche e sommarie informazioni.
La Cassazione ha precisato che il Giudice “è tenuto a un dovere di cooperazione che gli impone di accertare la situazione reale del paese di provenienza mediante l’esercizio di poteri-doveri officiosi di indagine. Di acquisizione documentale, in modo che ciascuna domanda venga esaminata alla luce di informazioni aggiornate” e non “formule generiche”.
L’art. 10, co. 3 della Costituzione italiana stabilisce che lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica. Secondo le condizioni stabilite dalla legge.
L’Unione Europea invece disciplina la materia all’articolo 67, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE). Agli articoli 78 e 80 dello stesso trattato e all’articolo 18 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea,
Il rifugiato è titolare di protezione internazionale, quindi diritto d’asilo. È il migrante che in base all’articolo 1 della Convenzione di Ginevra del 1951, “temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori del Paese d’origine di cui è cittadino e non può o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo Paese”.
Il Parlamento Europeo ha chiesto più volte procedure affidabili ed eque nei paesi membri per il diritto d’asilo, attuate in maniera efficace e basate sul principio di non respingimento.
Ha sottolineato la necessità di evitare una riduzione dei livelli di protezione. O della qualità dell’accoglienza e di garantire una ripartizione più equa dell’onere sostenuto dagli Stati membri alle frontiere esterne dell’UE. Ha invitato gli Stati membri ad avvalersi delle possibilità esistenti per fornire visti umanitari e diritto d’asilo mettendo a disposizione vari strumenti.
Il Parlamento Europeo stima che siano necessarie ulteriori iniziative per garantire che il sistema europeo comune di asilo diventi un sistema davvero uniforme. Rendendosi necessaria una valutazione completa della sua attuazione. Il Parlamento ha sottolineato l’importanza del riconoscimento reciproco, da parte degli Stati membri, non solo delle decisioni negative, ma anche delle decisioni positive in materia di asilo.
Gli obiettivi sono quelli di sviluppare una politica comune in materia di diritto d’asilo, protezione sussidiaria e protezione temporanea.
Volta a offrire uno status appropriato a qualsiasi cittadino di un paese terzo che necessiti di protezione internazionale e a garantire il rispetto del principio di non respingimento. Detta politica deve essere conforme alla convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e al Protocollo del 31 gennaio 1967. Tuttavia né il TFUE né la Carta forniscono alcuna definizione dei termini «asilo» e «rifugiato», ma entrambi si riferiscono espressamente alla convenzione di Ginevra e al relativo protocollo.
La decisione della Corte Costituzionale si muove in questo senso. Ponendo una pietra fondamentale che darà più importanza all’istituto del rifugiato politico e al diritto d’asilo. Quando chi richiede asilo allega delle motivazioni il Giudice dovrà effettivamente accertare tramite i vari strumenti se nel paese d’origine dello straniero si verifichino fenomeni di violenza indiscriminata. Situazioni di conflitto armato interno o internazionale, che espongano i civili a minaccia grave e individuale della vita. “Senza una simile specificazione sarebbe vano discettare di avvenuto concreto esercizio di un potere di indagine aggiornato”. Nel caso in esame il giudice, pur rinvenendo gravi instabilità interne e conflitti armati accertati dall’Agenzia europea per l’asilo, ha negato il visto motivando con generiche fonti.
Sicuramente sarà un peso per gli uffici giudiziari già oppressi da carenza di personale e risorse, dimenticati dal legislatore troppo occupato a creare paure.
La tutela del rifugiato e il diritto d’asilo:
Quindi la tutela di tutti i cittadini del mondo ad avere libertà e sicurezza sono principi fondamentali della nostra democrazia e dell’Europa. Con questa sentenza la Cassazione lo riafferma con forza.
Leandro Grasso