Banca dati del Dna: per la lotta al crimine e al terrorismo

La Banca dati del Dna, che da qualche giorno ha ottenuto il via libera del governo, si occuperà di facilitare le attività di identificazione delle persone scomparse, mediante acquisizione di elementi informativi allo scopo di ottenere il profilo del Dna e di effettuare i conseguenti confronti, ma anche di lotta al terrorismo e criminalità DNAorganizzata. La sua sede sarà presso il Dipartimento della Pubblica sicurezza del ministero dell’Interno, mentre il Laboratorio centrale si troverà presso il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria – Direzione generale dei detenuti e del trattamento, del ministero della Giustizia.

Si può parlare quindi di globalizzazione della lotta al crimine e al terrorismo che prevede per questo il coordinamento degli Stati per una maggiore sicurezza.

Il Regolamento stabilisce le tecniche e modalità di acquisizione dei campioni biologici, di gestione e tipizzazione dei profili del Dna, e ancora di alimentazione della Banca dati, di trattamento e di accesso per via informatica e telematica ai dati raccolti nella Banca dati e nel Laboratorio centrale. Vengono previste, inoltre, disposizioni per la consultazione della Banca dati per finalità di cooperazione transfrontaliera, che regolamentano lo scambio di informazioni e la protezione dei dati personali trasmessi o ricevuti. Vengono poi disciplinate le tecniche e modalità di analisi dei campioni biologici e dei profili di Dna estratti, stabilendo i tempi di conservazione dei campioni biologici.

È prevista la cancellazione dei profili del Dna e la distruzione dei campioni biologici a seguito di assoluzione con sentenza definitiva perché il fatto non sussiste, perché l’imputato non lo ha commesso, perché il fatto non costituisce reato; a seguito di identificazione di cadavere o di resti cadaverici, e del ritrovamento di persona scomparsa; quando le operazioni di prelievo sono state compiute in violazione delle disposizioni previste dall’art. 9 L. 85/2009 in tema di prelievo di campione biologico e tipizzazione del profilo del Dna; decorsi i termini stabiliti dall’art. 25 del Regolamento sui tempi di conservazione dei profili del Dna.

Sullo schema di provvedimento è stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale per la biosicurezza, le biotecnologie e le scienze della vita (Cnbbsv) e il parere favorevole con osservazioni del Garante per la protezione dei dati personali.

Il Consiglio di Stato ha comunque rilevato come il provvedimento sia caratterizzato da una certa ambiguità di fondo soprattutto per quanto riguarda l’impiego dei dati nell’ambito di future collaborazioni internazionali come per esempio gli Stati Uniti. Sul punto si era espresso in maniera critica anche il Garante della privacy che aveva negato che gli scambi di informazioni relativi al dna possano essere disciplinati dal regolamento in questione che dà attuazione al Trattato di Prum sottoscritto dall’Italia in ambito europeo. Il testo avrà bisogno dunque di una revisione profonda. Viene messo, inoltre, in evidenza anche l’uso di termini stranieri che secondo i magistrati di Palazzo Spada non servono e invitano a usare l’italiano.

C’è poi la questione della sorte dei profili del dna già acquisiti. Attualmente quelli prelevati sulla scena del crimine o da soggetti indagati sono circa 50 mila e sono custoditi presso tre gabinetti della polizia di Roma, Napoli e Palermo e presso quattro reparti dei Ris carabinieri di Roma, Parma, Messina e Cagliari. Ma i due sistemi non comunicano tra di loro dal momento che utilizzano sistemi di gestione dei profili diversi e non interconnessi. L’investimento più importante, finora sostenuto dalle casse dello Stato, servirà per creare un’unica struttura che promette di superare queste criticità e facilitare per esempio il riconoscimento di oltre 1200 persone i cui resti rimangono ancora non identificati. Come sempre avviene, a causa dei ritardi italiani, incombe il rischio dell’apertura di una procedura di infrazione, anche perché al regolamento dovranno seguire una serie di decreti attuativi da cui dipende il pieno e regolare adempimento agli obblighi comunitari.

 

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